Art. 1302 c.nav. — Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie
La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilita' per tali danni e' regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva