Art. 152-bis c.nav. — Iscrizione provvisoria
[1]((Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
- a)copia del titolo di proprieta';
- b)copia del passavanti provvisorio;
- c)copia del certificato di stazza;
- d)copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e)copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f)impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
[2]La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione)).
Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 112 su Normattiva