Art. 153 c.nav.Licenza delle navi minori e dei galleggianti

[1]La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

[2]La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.

[3]Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art153 · fonte su Normattiva