Art. 205 c.nav. — Atti di stato civile compilati a bordo
[1]Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
[2]Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva