Art. 223 c.nav. — Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca
[1]All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
[2]Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva