Art. 223 c.nav.Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca

[1]All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

[2]Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art223 · fonte su Normattiva