Art. 29 c.nav. — Pertinenze del demanio marittimo
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva