Art. 323 c.nav. — Visita medica
L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva