Art. 333 c.nav. — Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva