Art. 370 c.nav. — Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
- 1)gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
- 2)gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva