Art. 370 c.nav.Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:

  • 1)gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
  • 2)gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art370 · fonte su Normattiva