Art. 388 c.nav. — Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
[1]Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.
[2]Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva