Art. 478 c.nav.Indicazioni del caricatore circa le merci

[1]Agli effetti della formazione cosi' della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

[2]Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria e' computato il valore piu' basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria e' invece computato quello tra i due piu' alto, a meno che venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.

[3]In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne la natura, la qualita' e la quantita' delle cose caricate.

[4]Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell'articolo 470, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art478 · fonte su Normattiva