Art. 509 c.nav. — Prescrizione
Il diritto alle indennita' e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il diritto alle indennita' e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 500 — Prescrizione
Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.…
Art. 992 — Prescrizione
Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.…
Art. 995 — Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.…
Art. 513 — Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.…
Art. 487 — Prescrizione
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive…
Art. 577 — Prescrizione
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art509 · fonte su Normattiva