Art. 517 c.nav. — Circolazione dell'assicurazione delle merci
In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva