Art. 553 c.nav. — Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo
[1]Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:
- a)le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
- b)le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
- c)le indennita' e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
[2]Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennita' di assicurazione, ne' i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva