Art. 553 c.nav.Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo

[1]Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:

  • a)le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
  • b)le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
  • c)le indennita' e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.

[2]Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennita' di assicurazione, ne' i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art553 · fonte su Normattiva