Art. 556 c.nav. — Graduazione dei privilegi
[1]I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552.
[2]I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
[3]Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita' per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennita' per danni alle cose, nello stesso numero previste.
[4]I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.
[5]I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva