Art. 556 c.nav.Graduazione dei privilegi

[1]I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552.

[2]I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

[3]Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita' per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennita' per danni alle cose, nello stesso numero previste.

[4]I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

[5]I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art556 · fonte su Normattiva