Art. 564 c.nav. — Estinzione dei privilegi
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva