Art. 657 c.nav. — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
[1]L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.
[2]L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa e' affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria.
[3]Il giudice dell'esecuzione puo' nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicita' che ritiene opportune.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva