Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoro nautico - Prescrizione biennale dei diritti inerenti al contratto di lavoro - Decorrenza da un momento successivo alla cessazione o risoluzione per i rapporti assistiti da tutela reale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza formale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell’estrema mobilità che lo caratterizza; pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l’evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all’esito di una ponderazione non semplice sull’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l’impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. ( Precedenti: S. 354/2006 – mass. 30733 – 30734; S. 174/1972 – mass. 6411-6412-6413; S. 63/1966 – mass. 2624 ).
Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro - Prescrizione biennale - Decorrenza dallo sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e non già in costanza di esso - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al lavoro comune - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso. Infatti, non risultano profili diversi di censura rispetto a quelli già valutati con la sent. n. 354/2006, che ha dichiarato non fondata la medesima questione, in quanto la ratio della norma affonda le sue radici nelle caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune. - V., citata, sentenza n. 354/2006.
sentenza 20/2007massima n. 30974 LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ SUL PRESUPPOSTO CHE LA PRESCRIZIONE È MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. L'eccezione, basata sul presupposto che la decorrenza del termine costituisca materia riservata alla discrezionalità legislativa, non tiene conto che il rimettente censura l'irragionevolezza dell'esercizio di tale discrezionalità.
Riguarda ancheart. 373 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. Non è infatti condivisibile l'assunto secondo cui la questione non potrebbe influire sul giudizio a quo in quanto deputato al solo accertamento dei crediti e non alla loro quantificazione: infatti, lo stesso accertamento dell' an debeatur presuppone logicamente il superamento dell'eccezione di prescrizione.
Riguarda ancheart. 373 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA TUTELA ACCORDATA AI LAVORATORI DEL SETTORE A QUELLA, MENO AVANZATA, RICONOSCIUTA AGLI ALTRI LAVORATORI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. E', infatti, superabile il rilievo secondo cui l'intervento invocato tenderebbe a utilizzare il principio di eguaglianza per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del settore aeronautico a quella, meno avanzata, del lavoro ordinario, così tradendo lo spirito del principio, volto alla espansione e non alla compressione dei diritti: i diritti debbono, infatti, essere considerati da entrambi i lati, attivo e passivo, e, pertanto, anche dal punto di vista dell'interesse del datore di lavoro a vedere prescritto il credito del lavoratore.
Riguarda ancheart. 373 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO NEL LUOGO DI ASSUNZIONE E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LAVORO COMUNE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso, ed in quanto prevede un termine prescrizionale biennale. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune. > >- Sulle specificità del contratto con il personale di volo, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973. > >- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975. > >- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966. > >- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.