capo I — Della navigazione da diporto
- Art. 213 — Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate
- Art. 214 — Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
- Art. 215 — Condotta di battelli a remi
- Art. 216 — Personale di camera e di famiglia
- Art. 217 — Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute
- Art. 218 — Pesca con navi da diporto