Art. 51-terObblighi specifici del venditore quando l'organizzatore e' stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

1. Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51ter · fonte su Normattiva