Art. 53Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Testo vigente dal 6 giugno 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art53 · fonte su Normattiva