Art. 11-ter c.p.i.Marchio storico di interesse nazionale

I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

Testo vigente dal 1 maggio 2019, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art11ter · fonte su Normattiva