Art. 136-novies c.p.i.Estinzione del processo

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla Commissione. 5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo. 6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti. 7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.

Testo vigente dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art136novies · fonte su Normattiva