Art. 244 c.p.i. — Trattamento delle domande
Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilita'.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva