Art. 37 c.p.i. — Durata della protezione
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva