Art. 48 c.p.i.Attivita' inventiva

Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art48 · fonte su Normattiva