Art. 50 c.p.i.Liceita'

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art50 · fonte su Normattiva