Art. 71 c.p.i.Brevetto dipendente

Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art71 · fonte su Normattiva