Art. 82 c.p.i.Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art82 · fonte su Normattiva