Art. 43 codice della protezione civile

Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) Le risorse per lo svolgimento delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione». Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' di voto dei relativi stati di previsione.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art43 · fonte su Normattiva