Art. 4 codice della protezione civile

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art4 · fonte su Normattiva