Art. 116-bis c.d.s.Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

(( Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete". La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione dell'Unione. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e' consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

Testo vigente dal 25 giugno 2020, tuttora in vigore · versione 216 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art116bis · fonte su Normattiva