Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Infrazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni - Applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole violazione del principio di eguaglianza e dei diritti della persona - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione comunque astratta, ipotetica, o almeno prematura - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., ove non prevedono che, in caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, si applichi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso. Infatti, dall'esame dell'ordinanza non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, con conseguente insufficiente descrizione della fattispecie, e la questione appare, allo Stato, ipotetica o almeno prematura. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 398 e n. 49/2008, n. 421/2007. - V. citata, altresì, ordinanza n. 14/2007. - Su questioni ipotetiche o premature v., citate, sentenza n. 66/2005 e ordinanze n. 398/2008, n. 311 e n. 56/2007.
sentenza 39/2009massima n. 33172 Riguarda ancheart. 8 legge 689/1981
Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni della stessa disposizione - Assoggettamento del trasgressore alle sanzioni previste per ogni singola violazione - Mancata previsione dell'assoggettamento alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nonché contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni commesse - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione comunque astratta, ipotetica o (almeno) prematura - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, in relazione gli articoli. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione) e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo). Il giudice rimettente non ha, infatti, precisato gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo mentre ne sarebbe stata necessaria l'indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti. La questione è manifestamente inammissibile anche per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato. - Sulla necessità, per il giudice rimettente, di indicare, ai fini della valutazione della rilevanza, gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', v. la cit. ordinanza n. 14 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie si vedano le ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione perché meramente ipotetica ed astratta si rinvia alla sentenza n. 66 del 2005 e alle ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007.
Riguarda ancheart. 8 legge 689/1981
Circolazione stradale - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni della stessa disposizione - Possibilità, per il giudice, di applicare un'unica sanzione, sia pure aumentata fino al triplo - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. Infatti, la contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata. - In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.
sentenza 14/2007massima n. 30968