Art. 142-ter — Utenti della strada non motorizzati
(( L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.
Testo vigente dal 24 novembre 2007, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva