Art. 166 — Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva