Art. 178 — Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva