Art. 215-bisSistema di governo societario di gruppo

Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:

  • a)meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;
  • b)valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi;
  • c)la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del gruppo in modo coerente.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art215bis · fonte su Normattiva