Art. 216-terVigilanza sulla solvibilita' di gruppo

Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilita' di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante e' data dalla differenza tra:

  • a)i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', calcolato sulla base dei dati consolidati;
  • b)il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista, la solvibilita' di gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo, la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. L'IVASS, previa consultazione delle Autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, puo' autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art216ter · fonte su Normattiva