Art. 274-decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
(( Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva