Art. 274-quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
(( Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva