Art. 283-bis — Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
((1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.)) 70
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
70con decorrenza dal 23 dicembre 2023
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Testo vigente dal 28 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 67 su Normattiva