Art. 3-bis — Principi generali della vigilanza
La vigilanza e' basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attivita' cartolari e ispezioni in loco. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attivita' dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva