Art. 44-quater — Fondi propri di base
I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
- a)l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
- b)le passivita' subordinate.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva