Art. 64-bis — Principi in materia di investimenti
L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 49 — Riserve tecniche
L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica…
Art. 36-bis — Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
… impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con…
Art. 344-duodecies — Comunicazione di informazioni all'AEAP
… l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea: a) disponibilita' di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione…
Art. 37-ter — Principio della persona prudente
L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonche' dal regolamento dell'IVASS…
Art. 62 — Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 …
Art. 67 — Attivita' in regime di stabilimento
L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art64bis · fonte su Normattiva