capo III — Disposizioni transitorie
- Art. 338 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
- Art. 339 — Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
- Art. 340 — Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
- Art. 341 — Imprese in liquidazione coatta
- Art. 342 — Partecipazioni già autorizzate
- Art. 343 — Intermediari già iscritti od operanti
- Art. 344 — Periti di assicurazione già iscritti