Art. 21 (Allegato n. 25 Contributi)
[1]di risorse
[2]1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero. 2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entita' percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva