Art. 4 (Allegato n. 7)

[1]Costi da ripartire

[2]1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-7-art4 · fonte su Normattiva