Art. 103Sospensione - revoca - decadenza

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art103 · fonte su Normattiva