Art. 108Reciprocita'

Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordato, a condizioni di piena reciprocita', da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli. Analoga autorizzazione puo' essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtu' di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art108 · fonte su Normattiva