Art. 119Requisiti delle apparecchiature

Le apparecchiature impiegate per le attivita' di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformita' tecnica.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art119 · fonte su Normattiva